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I
SOGGETTI SVANTAGGIATI NELLA NORMATIVA
ART. 2, lett.f,
REGOLAMENTO CE n. 2204/2002, l. 381/91, D.Lgs
276/03
In
base al Regolamento CE 2204/2002 art.2 lett.f,
è definito lavoratore svantaggiato qualsiasi
persona appartenente ad una categoria che
abbia difficoltà ad entrare, senza
assistenza, nel mercato del lavoro, vale a
dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno
dei seguenti criteri:
-
giovane
che abbia meno di 25 anni, o che abbia
completato la formazione da non più di 2
anni, e non abbia ancora ottenuto il primo
impiego retribuito regolarmente;
-
lavoratore
migrante che si sposti nella Comunità o
ne divenga residente per assumervi un
lavoro;
-
persona
appartenente ad una minoranza etnica che
abbia necessità di migliorare le
conoscenze linguistiche, la formazione
professionale, l'esperienza lavorativa per
incrementare le possibilità di ottenere
un'occupazione stabile;
-
persona
che desideri intraprendere o riprendere
un'attività lavorativa e che non abbia
lavorato, né seguito corsi di formazione,
per almeno due anni, in particolare che
abbia lasciato il lavoro per la difficoltà
di conciliare vita lavorativa e vita
familiare;
-
qualsiasi
persona adulta che viva sola o con uno o
più figli a carico;
-
persona
priva di un titolo di studio di livello
secondario, priva di un posto di lavoro o
in procinto di perderlo;
-
persona
di più di 50 anni priva di un posto di
lavoro o in procinto di perderlo;
-
disoccupato
di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o
per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di
persone con meno di 25 anni;
-
persona
riconosciuta come affetta, al momento o in
passato, da una dipendenza ai sensi della
legislazione nazionale;
-
persona
che non abbia ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente da quando è stata
sottoposta ad una pena detentiva o ad
un'altra sanzione penale;
-
invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti;
-
i
minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare;
-
le
persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all’esterno;
-
donna
di un'area geografica nella quale il tasso
medio di disoccupazione superi il 100%
della media comunitaria da almeno 2 anni e
nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell'area
considerata per almeno due dei tre anni
precedenti.
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