ELENCO ANAGRAFICO E ISCRIZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO


DALLE LISTE DI COLLOCAMENTO ALL’ELENCO ANAGRAFICO
 

Il D. Lgs. 297/02 ha abrogato le liste di collocamento (restano in vigore solo le liste dei lavoratori disabili, dei lavoratori in mobilità, e dei lavoratori dello spettacolo) e ha istituito l’elenco anagrafico. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario alla data del 29/01/2003 sono iscritti d’ufficio nell’elenco anagrafico.

L’elenco viene integrato e aggiornato a seguito delle comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione. L’elenco anagrafico si aggiorna anche a seguito delle comunicazioni relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo, delle comunicazioni effettuate da istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro, oppure dalle comunicazioni effettuate dal lavoratore stesso.

 

DOVE CI SI DEVE RIVOLGERE PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO ANAGRAFICO? 

I servizi competenti ad attivare e gestire l’elenco anagrafico sono i Centri per l’impiego che inseriscono i dati relativi a ciascun lavoratore, sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo, nella scheda anagrafica. All’atto dell’iscrizione, al lavoratore viene attribuito il profilo professionale che è disponibile ad accettare e che, per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione, deve essere certificato da adeguata esperienza lavorativa.

Il lavoratore si deve presentare presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale ha dichiarato il proprio domicilio.

I lavoratori rimangono iscritti nell’elenco fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

  • richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;

  • scadenza del permesso di soggiorno in caso di lavoratori extracomunitari, o comunque, decorrenza di un periodo di almeno sei mesi dall’ultimo lavoro;

  • raggiungimento del limite massimo d’età

 

COME AVVIENE IL RICONOSCIMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE? 

Lo stato di disoccupazione è determinato dalla contemporanea presenza di tre elementi: assenza di un rapporto di lavoro (elemento oggettivo), immediata disponibilità ad accettare un lavoro (elemento soggettivo) e rapporto con il Centro per l’impiego (elemento esterno).

Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi al Centro per l’impiego e rendendo una dichiarazione di “immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa”.

 

DISOCCUPAZIONE E LIMITI DI REDDITO 

Si conserva lo stato di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore iscritto nell’elenco anagrafico svolga un’attività di lavoro temporaneo o a tempo determinato di durata inferiore agli otto mesi, o ai quattro se “giovane”.

Conserva lo stato di disoccupazione anche chi svolge un’attività di lavoro tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, determinato in € 8.000,00 per lavoro dipendente o assimilato e in 4.800,00 per lavoro autonomo. Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l’impiego e riferito all’anno solare in corso. Il lavoratore si impegna a comunicare il superamento di tale limite di reddito nell’anno in corso o negli anni successivi.

 

SOSPENSIONE E PERDITA DELLA DISOCCUPAZIONE 

 

Il soggetto in stato di disoccupazione che non si presenti presso il Centro per l’impiego a seguito di esplicita convocazione o che rifiuti una congrua offerta di lavoro perde lo stato di disoccupazione.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione se dovuta a malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile e gravidanza limitatamente al periodo di astensione obbligatoria. In ogni caso i motivi che impediscono di rispondere alla chiamata devono essere adeguatamente motivati e documentati.  Se il luogo di lavoro è distante più di 50 Km dal domicilio del disoccupato e raggiungibile con i mezzi pubblici in pù di un’ora il rifiuto senza giustificato motivo non fa perdere la disoccupazione, così come nel caso in cui il lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici e sia più distante di 15 Km dal domicilio del disoccupato.

 

QUAL È L’OFFERTA DI LAVORO CONGRUA 

L’offerta di lavoro per essere congrua deve rispettare dei parametri: questi sono differenti a seconda che la stessa venga rivolta ad un soggetto disoccupato o ad un soggetto inoccupato.

L’offerta congrua per il disoccupato:

  • idonea rispetto alla professione, che rispetti le disponibilità espresse o omogenea rispetto alle esperienze lavorative svolte in precedenza

  • retribuzione non inferiore del 10% rispetto a quella percepita mediamente (dopo i sei mesi la soglia è elevata al 15%)

L’offerta congrua per l’inoccupato:

  • deve rispondere alle disponibilità espresse, deve essere attinente alla formazione professionale e/o scolastica.  

 

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 

 

La L. 296/2006 (finanziaria 2007), entrata in vigore il 1 gennaio 2007,  prevede alcune novità in materia di adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione, e cessazione dei rapporti di lavoro:

  • la comunicazione dell'inizio del rapporto di lavoro al servizio per l'impiego competente per territorio deve essere fatta almeno il giorno antecedente l'inizio del rapporto; tale obbligo fa capo a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, e si applica a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto.  La comunicazione deve essere presentata anche per i tirocini formativi che non rientrino in corsi di studio;

  • le agenzie di somministrazione possono posticipare le comunicazioni inerenti le assunzioni, le proroghe e le cessazioni al 20 del mese successivo;

  • le trasformazioni avvenute in costanza di rapporto di lavoro devono invece essere comunicate al servizio competente entro i 5 giorni successivi;

  • non vi è più l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Questura entro 48 ore l'avvenuta assunzione di un lavoratore extracomunitario;

  • l'età per l'accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.

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