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ELENCO ANAGRAFICO
E ISCRIZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO
DALLE
LISTE DI COLLOCAMENTO ALL’ELENCO ANAGRAFICO
Il
D. Lgs. 297/02 ha abrogato le liste di
collocamento (restano in vigore solo le liste
dei lavoratori
disabili,
dei lavoratori
in mobilità,
e dei lavoratori
dello spettacolo)
e ha istituito l’elenco anagrafico. I
lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento ordinario alla data del
29/01/2003 sono iscritti d’ufficio
nell’elenco anagrafico.
L’elenco
viene integrato e aggiornato a seguito delle
comunicazioni obbligatorie effettuate dai
datori di lavoro, dalle società di fornitura
di lavoro temporaneo e dai soggetti
autorizzati all’attività di mediazione.
L’elenco anagrafico si aggiorna anche a
seguito delle comunicazioni relative
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e
dell’obbligo formativo, delle comunicazioni
effettuate da istituti previdenziali e dagli
organi ispettivi in materia di lavoro, oppure
dalle comunicazioni effettuate dal lavoratore
stesso.
DOVE
CI SI DEVE RIVOLGERE PER ESSERE INSERITI
NELL’ELENCO ANAGRAFICO?
I
servizi competenti ad attivare e gestire
l’elenco anagrafico sono i Centri per
l’impiego che inseriscono i dati relativi a
ciascun lavoratore, sulla base delle
dichiarazioni rese da quest’ultimo, nella
scheda anagrafica.
All’atto
dell’iscrizione, al lavoratore viene
attribuito il profilo
professionale che
è disponibile ad accettare e che, per
l’avviamento a selezione nella Pubblica
Amministrazione, deve essere certificato da
adeguata esperienza lavorativa.
Il
lavoratore si deve presentare presso il Centro
per l’impiego nel cui ambito territoriale ha
dichiarato il proprio domicilio.
I
lavoratori rimangono iscritti nell’elenco
fino al verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
-
richiesta
di cancellazione da parte del lavoratore;
-
scadenza
del permesso di soggiorno in caso di
lavoratori extracomunitari, o comunque,
decorrenza di un periodo di almeno sei
mesi dall’ultimo lavoro;
-
raggiungimento
del limite massimo d’età
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