IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE


COS’ È IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE?

Per "tempo parziale" si intende ogni orario di lavoro inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno.

Sono 3 le tipologie di lavoro a tempo parziale e possono configurarsi sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:

   -  part time di tipo orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

   -  part time di tipo verticale: l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

   -  part time di tipo misto: si svolge secondo una combinazione di tipo orizzontale e di tipo verticale.


QUAL È LA FORMA DEL CONTRATTO?

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere l’indicazione:

   -  della durata della prestazione lavorativa;  

   -  della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.

   
SE MANCA LA FORMA, L’ INDICAZIONE DELLA DURATA O DELL’ORARIO

In caso di:

   - mancanza della forma scritta è ammessa la prova per testimoni. In mancanza della prova per testimoni il lavoratore può richiedere al giudice che il rapporto di lavoro venga dichiarato a tempo pieno.

   -  mancanza o indeterminatezza della durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può richiedere che il rapporto venga dichiarato a tempo pieno.

   - mancanza o indeterminatezza della collocazione temporale dell’orario, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento del lavoro facendo riferimento ai contratti collettivi o, in mancanza di questi, tramite valutazione del rapporto di lavoro (tenendo in specifica considerazione determinate esigenze del lavoratore a tempo parziale). In questo caso il lavoratore ha comunque diritto ad un risarcimento del danno per il periodo precedente la sentenza del giudice.

 

COS’È IL DIRITTO DI PRECEDENZA?  

Il diritto di precedenza consiste nella riserva, a favore del lavoratore a tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno nello stesso ambito comunale e per stesse mansioni o per mansioni equivalenti.

La legge 247/2007 (finanziaria 2008) riconosce il diritto di precedenza a tutti i lavoratori part-time, indipendentemente dalla previsione nel contratto individuale di lavoro.

 

IL LAVORO SUPPLEMENTARE NEL PART-TIME

 

Il lavoro supplementare è definito come quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, con modalità differenti, lo svolgimento di prestazioni supplementari sia nel caso di un part time di tipo orizzontale sia nel caso di un part time di tipo verticale.

Lavoro supplementare nel part time di tipo orizzontale: i contratti collettivi stipulati stabiliscono:il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;le relative causali della richiesta di lavoro supplementare; le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi E’ comunque richiesto il consenso del lavoratore per l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementari non previste e non regolamentate dal contratto collettivo.

-  Lavoro supplementare nel part time di tipo verticale e misto: in questi due casi, il contratto può, prevedere clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

   

COSA SONO LE CLAUSOLE FLESSIBILI?  

Nel contratto le parti possono prevedere delle clausole relative alla collocazione temporale e alla durata della prestazione, per essere valide, devono essere sottoscritte per iscritto dal lavoratore, anche al momento della sottoscrizione del contratto, e possono essere previste sia nei contratti part-time a tempo indeterminato sia nei contratti part-time a tempo determinato.

Il datore di lavoro deve comunicare le eventuali variazioni con almeno cinque giorni  lavorativi di anticipo (L. 247/2007) , liquidando specifiche compensazioni.

I contratti collettivi stabiliscon: condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può:

  - modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

  - variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; i e limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

La finanziaria 2008 ha eliminato la facoltà per datore di lavoro e prestatore di lavoro di concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili, in assenza di previsione in tal senso nei contratti collettivi.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto e dai ccnl in merito alle clausole flessibili comporta l’onere del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.


TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Vale il principio di non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno e cioè deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto riguarda:

   - l'importo della retribuzione oraria;

   - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;

   - la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per
     maternità;

   - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di
     malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali
;

   - l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
      nei luoghi di lavoro;

   - l'accesso alle iniziative di formazione professionale organizzate dal
      datore di lavoro
;

   - l'accesso ai servizi sociali aziendali;

   - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
     contratti collettivi di lavoro;

   - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio
      1970, n° 300, e successive modificazioni;

Il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve comunque essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda:

  - l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;

  - l'importo della retribuzione feriale;

  - l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità

 


TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 
Gli assegni per il nucleo familiare:

- spettano per l'intera misura settimanale se la prestazione lavorativa
   settimanale è di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore (a tal
   fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro);

- spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
   effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
   giornata.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

-
 
la retribuzione da valere è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
    contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
    pieno.
    La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla 
    durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

Il trattamento di pensione:

nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento, si computa;
- per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno;
- proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi 
  di lavoro a tempo parziale;


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