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IL
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
COS’ È IL CONTRATTO A
TEMPO PARZIALE?
Per
"tempo parziale" si intende ogni
orario di lavoro inferiore all’orario di
lavoro a
tempo
pieno.
Sono
3
le tipologie
di lavoro a tempo parziale e possono
configurarsi sia a tempo
determinato
sia a tempo
indeterminato:
- part
time di tipo
orizzontale:
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno
è prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
- part
time di tipo
verticale:
l'attività lavorativa viene svolta a tempo
pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell'anno;
- part
time di tipo
misto: si
svolge secondo una combinazione di tipo
orizzontale e di tipo verticale.
QUAL È LA FORMA DEL
CONTRATTO?
Il
contratto di lavoro a tempo parziale è
stipulato in forma
scritta, ai
fini della prova, e deve contenere
l’indicazione:
-
della durata della prestazione lavorativa;
-
della collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla
settimana, al
mese e all'anno.
SE MANCA LA FORMA, L’
INDICAZIONE DELLA DURATA O DELL’ORARIO
In
caso di:
- mancanza
della forma scritta
è
ammessa la prova per testimoni. In mancanza
della prova per testimoni il lavoratore può
richiedere al giudice che il rapporto di
lavoro venga dichiarato a tempo pieno.
-
mancanza
o indeterminatezza della durata
della
prestazione lavorativa, il lavoratore può
richiedere che il rapporto venga dichiarato a
tempo pieno.
- mancanza
o
indeterminatezza
della collocazione temporale dell’orario,
spetta
al giudice determinare le modalità temporali
di svolgimento del lavoro facendo riferimento
ai contratti collettivi o, in mancanza di
questi, tramite valutazione del rapporto di
lavoro (tenendo in specifica considerazione
determinate esigenze del lavoratore a tempo
parziale). In questo caso il lavoratore ha
comunque diritto ad un risarcimento del danno
per il periodo precedente la sentenza del
giudice.
COS’È
IL DIRITTO DI PRECEDENZA?
Il
diritto di precedenza consiste nella riserva,
a favore del lavoratore a tempo parziale, in
caso di assunzioni a tempo pieno nello stesso
ambito comunale e per stesse mansioni o per
mansioni equivalenti.
La
legge 247/2007 (finanziaria 2008) riconosce il diritto di
precedenza a tutti i lavoratori part-time,
indipendentemente dalla previsione nel
contratto individuale di lavoro.
IL
LAVORO SUPPLEMENTARE NEL PART-TIME
Il
lavoro
supplementare
è definito come quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario
di lavoro concordato fra le parti ed entro il
limite del tempo pieno.
Il
datore di lavoro ha la facoltà di richiedere,
con modalità differenti, lo svolgimento di
prestazioni supplementari sia nel caso di un
part time di tipo orizzontale
sia nel caso
di un part time
di tipo verticale.
-
Lavoro
supplementare nel part time di tipo
orizzontale:
i contratti collettivi stipulati
stabiliscono:il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili;le relative
causali della richiesta di lavoro
supplementare;
le
conseguenze del superamento delle ore di
lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi E’ comunque richiesto il
consenso del lavoratore per l'effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementari non
previste e non regolamentate dal contratto
collettivo.
-
Lavoro
supplementare nel part time di tipo verticale
e misto:
in
questi due casi, il
contratto può, prevedere clausole
flessibili
relative alla variazione
della collocazione
temporale
della prestazione lavorativa e alla variazione
in aumento della durata
della prestazione lavorativa.
COSA
SONO LE CLAUSOLE FLESSIBILI?
Nel
contratto le parti possono prevedere delle
clausole relative alla collocazione temporale
e alla durata della prestazione, per essere
valide, devono essere sottoscritte per
iscritto dal lavoratore, anche al momento
della sottoscrizione del contratto, e possono
essere previste sia nei contratti part-time a
tempo indeterminato sia nei contratti
part-time a tempo determinato.
Il
datore di lavoro deve comunicare le eventuali
variazioni con almeno cinque
giorni
lavorativi di anticipo (L. 247/2007) , liquidando specifiche compensazioni.
I
contratti collettivi stabiliscon:
condizioni
e modalità in relazione alle quali il datore
di lavoro può:
-
modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa;
-
variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
i e limiti massimi di variabilità in aumento
della durata della prestazione lavorativa.
La
finanziaria 2008 ha eliminato la facoltà per
datore di lavoro e prestatore di lavoro di
concordare direttamente l'adozione di clausole
elastiche o flessibili, in assenza di
previsione in tal senso nei contratti
collettivi.
Il
mancato rispetto di quanto previsto dal
decreto e dai ccnl in merito alle clausole
flessibili comporta l’onere del risarcimento
del danno da parte del datore di lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO
Vale
il principio di non
discriminazione: il lavoratore a tempo
parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo
pieno e cioè deve beneficiare dei medesimi
diritti di un
lavoratore a tempo pieno, in particolare per
quanto riguarda:
- l'importo
della retribuzione oraria;
- la
durata del periodo di prova e delle ferie
annuali;
- la
durata del periodo di astensione obbligatoria
e facoltativa per
maternità;
- la
durata del periodo di conservazione del posto
di lavoro a fronte di
malattia, infortuni
sul lavoro, malattie professionali;
- l'applicazione
delle norme di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori
nei luoghi di
lavoro;
- l'accesso
alle iniziative di formazione professionale
organizzate dal
datore di
lavoro;
- l'accesso
ai servizi sociali aziendali;
- i
criteri di calcolo delle competenze indirette
e differite previsti dai
contratti collettivi
di lavoro;
- i
diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui
al titolo III della legge 20 maggio
1970, n° 300,
e successive modificazioni;
Il
trattamento
del lavoratore a tempo parziale deve comunque
essere riproporzionato
in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda:
- l'importo
della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa;
- l'importo della retribuzione feriale;
- l'importo
dei trattamenti economici per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale
e maternità
TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE
Gli assegni per il
nucleo familiare:
-
spettano per l'intera misura settimanale se la
prestazione lavorativa
settimanale è di durata non
inferiore al minimo di ventiquattro ore (a tal
fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro);
-
spettano tanti assegni giornalieri quante sono
le giornate di lavoro
effettivamente prestate,
qualunque sia il numero delle ore lavorate
nella
giornata.
L'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
-
la
retribuzione da valere è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno.
La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione
alla
durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore.
Il
trattamento di pensione:
nel
caso di trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento,
si computa;
- per intero l'anzianità relativa ai periodi
di lavoro a tempo pieno;
- proporzionalmente all'orario effettivamente
svolto l'anzianità inerente ai periodi
di lavoro a tempo parziale;
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