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IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
COS’
È IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO?
Il lavoro a tempo
determinato è un contratto di lavoro
subordinato a cui è stato apposto un termine,
cioè una
data certa di fine del rapporto di lavoro. La
fine del contratto deve essere chiaramente
individuabile, pertanto, se non è presente
una data, questa deve essere comunque
determinabile dalla motivazione del rapporto
(per esempio la realizzazione di un’opera).
CARATTERISTICHE
DEL CONTRATTO:
-
deve
essere stipulato in forma
scritta;
-
deve
essere di durata
determinata o determinabile;
in ogni caso non può superare il termine massimo
di 3 anni. Il
contratto di durata inferiore ai 3 anni può
essere prorogato purché la durata complessiva
dei vari contratti rientri entro tale limite.
Sono esclusi dal limite
della dei 36 mesi successivi i contratti a
termine che si riferiscono a mansioni non
equivalenti.
Il limite dei 36 mesi può essere superato
attraverso la stipula di un ulteriore
contratto a termine, sottoscritto presso la
Direzione Provinciale del Lavoro.
ESISTONO
SANZIONI RELATIVE AL TERMINE DEL CONTRATTO?
Il
datore di lavoro che non interrompe il
rapporto di lavoro alla scadenza stabilita nel
contratto è obbligato a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione
della retribuzione
pari al:
·
20%
per ogni giorno di continuazione fino al
decimo;
·
40%
per ogni giorno successivo.
Inoltre
la continuazione del contratto oltre la data
limite comporta la trasformazione
dello stesso in
contratto a tempo indeterminato,
indipendentemente dal rispetto del periodo di
interruzione tra i due o più rapporti.
QUALI
SONO I DIRITTI DEI LAVORATORI?
-
il
trattamento
economico e normativo,
a parità di mansioni svolte, non
può essere meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello;
-
il
lavoratore a tempo determinato gode, in
maniera proporzionale alla durata del
contratto, degli stessi
diritti
spettanti al lavoratore a tempo indeterminato
per quanto riguarda le ferie, la tredicesima
mensilità, il T.F.R. ed ogni altro
trattamento previsto.
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