LEGGE NAZIONALE 68/99
"NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO PER DISABILI"

CHI SONO I LAVORATORI BENEFICIARI?

-    Affetti da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap con capacità lavorativa ridotta oltre 45% (accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’OMS);

-    invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% (accertata dall’INAIL);

-    non vedenti e sordomuti;

-    invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (con accertamento effettuato in base alla legge sulle pensioni di guerra);

-    orfani e figli dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (se minori al momento della morte del genitore o del riconoscimento della 1a categoria delle tabelle in materia di pensioni di guerra);

-    invalidi a seguito di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o dei familiari superstiti.

 

QUALI SONO I DATORI DI LAVORO OBBLIGATI ALLE ASSUNZIONI?

NUMERO OCCUPATI NUMERO ASSUNZIONI TI POLOGIA
Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile, ma solo in caso di nuove assunzioni Chiamata nominativa
Da 35 a 50 dipendenti 2 lavoratori disabili 1 chiamata nominativa,
1 chiamata numerica
Oltre i 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati 60% con chiamata nominativa,
40% con chiamata numerica

 Sono esclusi dal numero degli occupati:

-    i lavoratori occupati ai sensi della legge in esame: sono considerati disabili assunti anche quei lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, quando si sia verificata una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 60%;

-    i dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore a 9 mesi;

-    i soci di cooperative di produzione e lavoro;

-    i dirigenti.

Non sono nuove assunzioni quelle effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori cessati dal servizio se sostituiti entro 60 giorni.


QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO?

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro devono presentare la denuncia con l’indicazione dei lavoratori disabili già impiegati nell’azienda e del numero di disabili che devono ancora essere assunti per raggiungere la quota d’obbligo stabilita dalla legge. La denuncia sostituisce la richiesta di avviamento.



QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI BENEFICIARI?

I soggetti appartenenti alle categorie indicate precedentemente devono richiedere l’iscrizione nelle liste speciali dei disabili da avviare al lavoro, tenute presso i Centri Servizi per il Lavoro.

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli stessi devono confermare la loro volontà di essere avviati al lavoro recandosi al CSL di appartenenza e chiedendo l’inserimento in graduatoria; se non si rispetta questo adempimento, non si può prendere parte alle chiamate numeriche.

 

QUALI SONO GLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE?

L'art. 13, riguardante gli incentivi all'assunzione, è stato completamente riscritto dalla L. 247/2007 (legge finanziaria 2008).

Le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione:

  • nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte alla prima e terza categoria, ovvero con handicap intellettivo e psichico;

  • nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte alla quarta e sesta categoria;

  • per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

L’agevolazione riguarda anche i datori di lavoro che non sono tenuti ad assumere un disabile ma che procedono comunque all’inserimento. I programmi di inserimento devono essere presentati all’ufficio competente entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

COSA SONO LE CONVENZIONI?

La legge prevede la facoltà di stipulare convenzioni tra gli uffici competenti e il datore di lavoro, obbligato all’assunzione o meno, per l’inserimento lavorativo dei disabili.

Tipi di convenzioni:

·     CONVENZIONI ex art. 11, co.1: indicano tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare; si prevede la facoltà di chiamata nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, contratti di lavoro a termine e periodi di prova più lunghi rispetto ai CCNL.

·     CONVENZIONI ex art. 11, co.4: sono dette di “integrazione lavorativa” e riguardano disabili con particolari difficoltà di inserimento; devono indicare in modo dettagliato le mansioni, le modalità di svolgimento e le forme di sostegno previste per favorire l’adattamento al lavoro del disabile.

·     CONVENZIONI ex. art. 11, co.5: sono le convenzioni di “inserimento mirato”; possono essere utilizzate da cooperative sociali di tipo B, consorzi di cooperative sociali, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato e altri soggetti idonei a realizzare gli obiettivi della L. 68/99.

·     CONVENZIONI ex. art. 12 (così come modificato dalla legge finanziaria 2008): sono le convenzioni di “inserimento temporaneo con finalità formative”; si possono stipulare presso cooperative sociali, imprese sociali, aziende individuali e aziende non soggette all'obbligo. Il disabile viene assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro soggetto all'obbligo, ma viene poi inserito presso uno degli altri soggetti coinvolti, ai quali il datore si impegna ad affidare commesse di lavoro per un periodo di formazione di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Tale convenzione può essere usata una sola volta per il singolo disabile.  

·     CONVENZIONI ex art. 12 bis (inserito dalla legge finanziaria 2008): sono le convenzioni di “inserimento lavorativo”; sono finalizzate all'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario da parte di cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all'obbligo, ai quali i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

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